Aliquote gestione separata Inps 2013. Ecco i nuovi importi dei contributi per la pensione degli iscritti alla gestione separata per l’anno in corso.
Circolare Inps n. 27 del 12 febbraio 2013
La circolare Inps del 12 febbraio 2013, la n. 27, elenca le nuove aliquote per gli iscritti alla gestione separata Inps per l’anno in corso. Si parte dalle aliquote contributive e di computo. Così si stabilisce che per i soggetti iscritti alla gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20%, mentre rimane ferma al 27% quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.
Aliquote gestione separata Inps 2013
Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva,
per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50%, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72%.
Aliquote gestione separata: ecco quali sono
Quindi per ricapitolare:
– soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: aliquota gestione separata al 27,72%;
– titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: aliquota gestione separata al 20,00%.
Contributi gestione separata
I contributi gestione separata per l’anno 2013 sono ripartiti tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell’onere totale.
Versamento contributi gestione separata
Il versamento di questi contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).
Il massimale e minimale di reddito 2013
L’istituto nazionale di previdenza sociale ricorda nel suo messaggio anche che le aliquote del 27,72% e del 20,00%, sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00. Per quanto poi concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2013 detto minimale è pari ad euro 15.357,00. Così gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 % avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96.
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