Cartelle Equitalia con interessi di mora più alti in vigore dal 1 maggio 2013.
Interessi di mora cartelle Equitalia
Scattano dal 1 maggio 2013 i rincari sugli interessi di mora per ritardato pagamento delle cartelle esattoriali. In particolare la misura passa dal 4,5504 al 5,2233% in misura annuale. Un nuovo valore questo che è stato individuato dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento direttoriale del 4 marzo scorso e che ha ricordato l’Inps con la sua circolare n. 68 del 30 aprile 2013. Ha ad oggetto proprio la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Aumenti degli interessi di mora, il messaggio Inps
L’Inps nel suo documento ricorda come l’articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha disposto l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 luglio 2012, con effetto dal 1° ottobre 2012, detta misura era stata fissata al 4,5504% in ragione annuale. Lo stesso articolo 30 del Decreto in questione prevede anche che il tasso degli interessi di mora sia fissato annualmente. Così l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento Protocollo n. 2013/27678 del 4 marzo 2013, ha disposto l’incremento della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,2233% in ragione annuale.
Interessi di mora cartelle Inps
Sulla base dell’aumento degli interessi di mora in questione, l’Inps precisa che è modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quindi anche sulle cartelle Inps. La norma prevede che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 8, lettere a) e b) senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 è fissata al 5,2233% in ragione annuale con decorrenza 1° maggio 2013.