Pagamento a rate dei debiti contributivi con l’Inps oggetto di chiarimenti con la circolare n. 108 del 2013 dello stesso Istituto nazionale di previdenza sociale.
Circolare Inps n. 108/2013
Nel suddetto documento, l’Inps innanzitutto ricorda che il D.L. n. 388 del 1989 ha previsto la dilazione dei pagamenti Inps, da 24 a 36 mensilità. In seguito la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto il prolungamento della durata della rateazione fino a 60 mesi.
Rate Inps fino a 24 mesi
Il contribuente, per ottenere la dilazione dei pagamenti Inps, deve presentare un’unica domanda, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza medesima.
Domanda rate Inps
Il contribuente, identificato con il codice fiscale, che intende regolarizzare la propria posizione debitoria con l’Inps in forma rateale, deve presentare una domanda di rateazione unica per tutte le Gestioni amministrate dall’Inps on line, attraverso i consueti canali telematici. In primo luogo però deve individuare l’importo dei debiti contributivi maturati con l’Inps. Una volta definito l’importo del debito, nella domanda di rateazione dei debiti Inps, dovrà essere indicato, sia l’importo complessivo del medesimo debito da rateizzare, sia quello ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.
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Il piano di ammortamento Inps
In seguito verrà calcolato un piano di ammortamento, sulla base delle medesime partite debitorie indicate dal contribuente nella domanda, confermate in via definitiva dalla Sede competente a svolgere l’istruttoria in relazione alle singole Gestioni interessate. All’atto della domanda di rateazione dei pagamento Inps, il contribuente si impegna ad effettuare il versamento della prima delle rate Inps complessivamente accordate e delle successive rate uguali e consecutive nel numero e nella misura indicati proprio nel medesimo piano di ammortamento.
Rate Inps: l’istruttoria
Una volta presentata la domanda di rateazione dei debiti contributivi con l’Inps, lo stesso Istituto verifica il rispetto di tutte le condizioni previste, e comunica con apposito provvedimento l’esito dell’istruttoria all’indirizzo Pec o al numero di fax indicato dal contribuente e segue, in caso di esito positivo, l’emissione del piano di ammortamento. Con l’emissione del piano di ammortamento, se il contribuente non paga o paga parzialmente la prima rata, lo stesso piano si annulla e il contribuente non potrà proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Diverso il caso in cui l’istruttoria condotta dall’Inps abbia esito negativo. In tale situazione il contribuente potrà comunque riproporre una domanda di dilazione riferita alle medesime partite che avevano formato oggetto della precedente istanza.
Rate Inps: il piano “breve”
Nella circolare n. 108/2013, l’Inps si sofferma a dettare istruzioni anche in merito al piano di rateazione dei debiti contributivi cosiddetto “breve”. E’ il contribuente che può avanzare domanda per accedere ad un apposito piano di “rateazione breve” ovvero fa domanda di nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione con l’Inps.
In particolare, l’Inps precisa che, tenuto conto del carattere di eccezionalità che il ricorso a tale strumento riveste, è stato previsto che il periodo dilazionabile in modalità breve potrà essere:
– tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti;
– un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.
Il mancato o parziale versamento mensile di una delle rate determinate con il piano di “rateazione breve”, comporterà, da una parte, la revoca della rateazione principale e, dall’altra, il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora dovute in conto della contribuzione corrente regolarizzata mediante la medesima “rateazione breve”.