Con il messaggio n. 21118 del 24 dicembre 2013, l’Inps fornisce indicazioni in merito alla presentazione in via telematica della domanda di iscrizione al cosiddetto Fondo casalinghe, il fondo di per la pensione per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.
Pensione casalinghe: il messaggio n. 21118 del 24.12.2013
Con tale messaggio l’Inps comunica che le domande di iscrizione al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”, comunemente indicato “Fondo casalinghe”, devono essere inviate esclusivamente in via telematica, previa identificazione con PIN, attraverso uno dei seguenti canali:
- sito Internet dell’ Istituto www.inps.it;
- Contact Center Multicanale – numero gratuito 803.164 (da rete fissa) o numero 06 164164 (da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).
La domanda di iscrizione on line al Fondo casalinghe è facile e veloce e ha effetto dalla conclusione con esito positivo del servizio online.
Iscrizione Fondo casalinghe: domanda tramite Contact Center
In alternativa al servizio on line, la domanda di accesso al Fondo casalinghe può essere avanzata anche rivolgendosi al Contact Center Multicanale – numero gratuito 803.164 (da rete fissa) o numero 06 164164 (da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore) – che provvederà all’acquisizione della domanda, previa identificazione del soggetto dichiarante.
Iscrizione Fondo casalinghe: domanda tramite Patronato
Il servizio di richiesta di iscrizione al Fondo casalinghe è possibile anche tramite i Patronati. L’accesso è possibile attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione SERVIZI ONLINE, con il seguente percorso: Per tipologia di utente – Patronati – Servizi per i patronati – Fondo previdenza casalinghe: iscrizione. Gli operatori di Patronato vi potranno accedere inserendo il proprio codice operatore, il PIN associato rilasciato dall’Istituto e il codice fiscale del cittadino richiedente.
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Al termine della compilazione da parte del soggetto abilitato, la domanda è acquisita automaticamente dalla procedura; non si rende, di conseguenza, necessario alcun adempimento da parte delle sedi.