Ritenuta 20% sui bonifici esteri, arriva lo stop

Arriva lo stop alla ritenuta fiscale al 20% sui bonifici dall'estero con un comunicato stampa del Mef
11 anni fa
2 minuti di lettura

Stop alla ritenuta fiscale al 20% sui bonifici dall’estero con un comunicato stampa del Ministro dell’Economia e delle Finanze che annuncia l’adozione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari.

Bonifici esteri ritenuta fiscale 20%

La ritenuta al 20% sui bonifici esteri è stata introdotta per gli intermediari residenti che devono applicare la tassazione  sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria.

Una ritenuta fiscale che è stata originariamente predisposta, nel corso dell’anno 2012, nel quadro delle iniziative di risposta alla richiesta di informazioni della Commissione Europea (caso EU Pilot 171/11/Taxu), relative alla non proporzionalità degli adempimenti e delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, rispetto agli obiettivi di contrasto all’evasione perseguiti dall’Italia, attraverso il predetto monitoraggio. La stessa disposizione è stata introdotta nell’ordinamento soltanto il 6 agosto 2013 con la legge europea n. 97.

Ritenuta fiscale 20% bonifici esteri

E’ stata l’Agenzia delle entrate con un provvedimento direttoriale, n. prot. 2013/151663 , ad aver analizzato la ritenuta fiscale sui bonifici dall’estero, prevedendo l’introduzione della ritenuta  fiscale a titolo d’acconto con l’aliquota del 20 per cento sui trasferimenti riguardanti redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, come:

  •  interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR;
  •  importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR;
  •  compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR; 
  •   tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR;
  •  plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
  •  plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
  •  redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR. 

Per maggiori dettagli vedi qui Bonifici dall’estero, dal 1 febbraio 2014 ritenuta fiscale al 20%

 Ritenuta fiscale bonifici esteri: lo stop

Il ministero dell’economia e delle finanza in considerazione dell’evoluzione del contesto internazionale in materia di contrasto all’evasione fiscale cross-border, che ha subito una forte accelerazione, attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi, fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la predetta ritenuta al 20% sui bonifici esteri, atteso che le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni.

Rinvio al 1 luglio 2014

Il provvedimento rinvia gli obblighi suddetti al 1 luglio 2014 e gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari.

Bogdan Bultrini

Il 6 Giugno del 2000 fonda il quotidiano online InvestireOggi.it di cui cura la progettazione e l'aspetto grafico, coopera alle strategie editoriali assieme al team di caporedazione, e amministra il Forum. E' iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Roma.
Dopo una laurea conseguita in Ingegneria Elettronica presso La Sapienza di Roma, entra in IBM dove vi rimane per 6 anni e mezzo, affiancandovi sin dal 1999 l'attività di ricercatore ed esperto negli ambiti SEO, software CMS, software per communities e tecnologie web.
Appassionato di User Experience, fidelizzazione e psicologia degli utenti, si dedica allo studio delle statistiche di siti web e alla ricerca delle soluzioni per l'incremento del traffico.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Bond Intesa San Paolo in renminbi, troppo rischioso

Articolo seguente

Buoni fruttiferi postali: la truffa dei tassi di interesse sul retro