Stop alla ritenuta fiscale al 20% sui bonifici dall’estero con un comunicato stampa del Ministro dell’Economia e delle Finanze che annuncia l’adozione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari.
Bonifici esteri ritenuta fiscale 20%
La ritenuta al 20% sui bonifici esteri è stata introdotta per gli intermediari residenti che devono applicare la tassazione sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria.
Ritenuta fiscale 20% bonifici esteri
E’ stata l’Agenzia delle entrate con un provvedimento direttoriale, n. prot. 2013/151663 , ad aver analizzato la ritenuta fiscale sui bonifici dall’estero, prevedendo l’introduzione della ritenuta fiscale a titolo d’acconto con l’aliquota del 20 per cento sui trasferimenti riguardanti redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, come:
- interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR;
- importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR;
- compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;
- tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
- plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
- redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR.
Per maggiori dettagli vedi qui Bonifici dall’estero, dal 1 febbraio 2014 ritenuta fiscale al 20%
Ritenuta fiscale bonifici esteri: lo stop
Il ministero dell’economia e delle finanza in considerazione dell’evoluzione del contesto internazionale in materia di contrasto all’evasione fiscale cross-border, che ha subito una forte accelerazione, attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi, fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la predetta ritenuta al 20% sui bonifici esteri, atteso che le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni.
Rinvio al 1 luglio 2014
Il provvedimento rinvia gli obblighi suddetti al 1 luglio 2014 e gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari.