I contribuenti che hanno maturato un’eccedenza di credito IVA per il terzo trimestre 2014 possono scegliere se optare per il rimborso diretto o se agire per compensazione dei crediti IVA. La Risoluzione n.99/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione per chiarire le modalità dello switch. I contribuenti infatti non sono da subito vincolati alla prima scelta espressa e possono cambiare idea.
Rettifica, termini per la comunicazione
La variazione nella scelta deve essere comprovata tramite presentazione del modello correttivo IVA TR entro i termini previsti per legge (ossia, l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento)o eventualmente anche successivamente, purché, in caso di passaggio da rimborso a compensazione, non sia già avvenuta la validazione del rimborso da parte delle Entrate e il pagamento non sia stato disposto o, in caso contrario, che non si sia espletato il godimento della compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.