Requisiti di accesso in aumento e nuova età pensionabile per donne e uomini dal 1 gennaio 2016. Tutto quello che c’è da sapere sulla pensione di vecchiaia e anticipata INPS, per donne e uomini, con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015.
Età pensionabile in aumento dal 2016
Il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
Pensione di vecchiaia: il requisito anagrafico
Lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:
- Anno 2016 e 2017 : 65 anni e 7 mesi
- Anno 2018 e 2019: 66 anni e 7 mesi
Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata:
- Anno 2016: 66 anni e 1 mese
- Anno 2017: 66 anni e 1 mese
- Anno 2018: 66 anni e 7 mesi
- Dall’anno 2019: 66 anni e 7 mesi
Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O:
- Anno 2016: 66 anni e 7 mese
- Anno 2017: 66 anni e 7 mese
- Anno 2018: 66 anni e 7 mesi
- Dall’anno 2019: 66 anni e 7 mesi
Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
- Anno 2016: 66 anni e 7 mese
- Anno 2017: 66 anni e 7 mese
- Anno 2018: 66 anni e 7 mesi
- Dall’anno 2019: 66 anni e 7 mesi
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto ministeriale in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art.
Pensione anticipata: requisito contributivo
Per quanto riguarda l’accesso alla pensione anticipata si distingue: • Dal 2016 al 2018: per gli uomini 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane); per le donne 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) • Dal 2019 al 2020: 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) per gli uomini; 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) per le donne. In riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (per l’accesso a pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile) che, dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi.
Pensione di anzianità con il sistema delle “quote”
A decorrere dal 1° gennaio 2016, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità. Ciò posto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di: • un’anzianità contributiva di almeno 35 anni • se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi.