Per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle PMI, ossia le micro e piccole imprese operanti nelle zone franche urbane (ZFU), queste non sono sottoposte all’obbligo di apposizione del visto di conformità, né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti. A specificarlo l’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 36/E del 2 aprile 2015.
Zone franche PMI: esonero contributi, Irpef, Irap, IMU
Le piccole e medie imprese che si trovano nelle cosiddette zone franche urbane (ZFU), sono soggette a:
- esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
- esenzione Irpef ( sul reddito prodotto all’interno della zona franca),
- esenzione Irap (del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività esercitata dall’impresa nella ZFU)
- esenzione IMU per gli immobili siti nella Zfu, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.
L’esenzione fiscale e l’esonero contributivo devono essere fruiti mediante riduzione dei versamenti dovuti in relazione alle singole imposte per cui si gode dell’esenzione (Irpef/Ires, Irap e Imu) e ai contributi per i quali è concesso l’esonero.
- obbligo di apposizione del visto di conformità
- divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento
- al limite di 250mila euro previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU
- al limite “generale”, attualmente pari a 700mila euro, che non si applica ai crediti d’imposta previsti da discipline agevolative sovvenzionali per le quali, essendone predeterminati gli stanziamenti, non c’è l’esigenza di controllo della spesa pubblica, sottesa all’applicazione del suddetto limite.</li