La detrazione 65% per lavori di riqualificazione energetica dell’immobile spetta se lo stesso sia già esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso. Ecco per quali interventi si può fruire del bonus 65% fino al 31 dicembre 2015.
Detrazione 65% risparmio energetico
L’agevolazione fiscale per lavori di riqualificazione energetica consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi )
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La legge di stabilità 2015 ha esteso la detrazione 65% anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per l’acquisto e la posa in opera :
- delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
- di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro .
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 201 5 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. Sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale