Oltre agli anni di laurea, si può riscattare, ai fini del raggiungimento della pensione, il periodo di astensione facoltativa dal lavoro per maternità. Ecco alcune utili informazioni.
Contributi da riscatto Inps: quali sono
In linea generale si ricorda che i contributi da riscatto sono quelli accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:
- non sono stati versati all’Inps i contributi obbligatori che non possono essere recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
- sono state introdotte particolari disposizioni legislative.
Se per i contributi figurativi, l’accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo, detto “riserva matematica” che corrisponde agli oneri che l’Inps si assume con il riconoscimento dei periodi riscattati.
Come riscattare la maternità
Oltre agli anni di laurea, sono riscattabili, a domanda, i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa, anche per periodi relativi a maternità che si è verificata al di fuori di un rapporto di lavoro, a prescindere dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro. La domanda per riscattare la maternità, deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente, unitamente ad autocertificazione attestante tutti i dati da cui si possano desumere maternità, paternità e data di nascita del bambino. In particolare per le maternità verificatesi:
- fra il 4.1.1951 e il 17.1.1972, il riscatto può essere richiesto solo dalla madre. Il periodo riscattabile, successivo alle 8 settimane di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino;
- fra il 18.1.1972 e il 17.12.1977, (Legge 1204/71) il riscatto può essere richiesto solo dalla madre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino (continuano ad applicarsi le norme previgenti solo nel caso che la maternità fosse già in atto alla data del 18.1.1972);
- fra il 18.12.1977 e il 27.3.2000, (Legge 903/77) il riscatto può essere riconosciuto alla madre o, in alternativa, al padre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita dello stesso;
- dal 28.3.2000, (Legge 53/2000) il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità e deve collocarsi entro i primi 8 anni di vita del bambino.
Riscattare la maternità: i requisiti per l’accredito contributi
Unica condizione per ottenere l’accredito è che risultino versati almeno 260 contributi settimanali di effettiva attività lavorativa (5 anni di contribuzione).