In che termini è ammesso il ravvedimento operoso in caso di errori nella scelta tra regime dei minimi e forfettario? Facciamo il punto della situazione seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Sappiamo che il regime dei superminimi è stato prorogato, al momento, solo per l’anno in corso. Questo significa che chi apre una partita IVA entro il 31 dicembre 2015 ha la facoltà di scelta tra i due regimi fiscali agevolati. Il più vecchio dei due, come noto, è vincolato al requisito anagrafico del compimento dei 35 anni di età o, alternativamente, alla durata massima di 5 anni.
Apertura partita IVA agevolata: comunicazione del regime
Il regime agevolato scelto va comunicato in fase di apertura della partita IVA barrando nel modello di inizio attività l’opzione ex Dl 98/11. L’omessa barratura è sanabile entro 30 giorni compilando un nuovo modello AA9/11, mentre trascorsi i trenta giorni viene irrogata una sanzione di 516 euro. Tale barratura però non è considerata di per sé vincolante mentre rilevano i comportamenti tenuti in fase di fatturazione ovvero gli adempimenti eseguiti nel rispetto delle regole dell’uno o dell’altro regime. Sappiamo che né i minimi né il forfettario sono soggetti ad Iva e ritenute d’acconto.
Regime dei minimi e forfettario: requisiti fatture
Il riferimento legislativo però, che deve essere esplicitamente richiamato in calce alle fatture, è diverso: se viene citata la legge 244/07 significa che è stato scelto il regime dei superminimi, se invece si richiama la legge 190/14 vuol dire che il contribuente ha optato per il regime forfettario. In caso di errore però è ammesso il ravvedimento operoso.