E’ possibile fare ricorso ad una multa dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta? Sappiamo che, per favorire il recupero delle sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, la legge permette agli automobilisti multati di versare la somma dovuta entro cinque giorni dal ricevimento del verbale, beneficiando di una multa ridotta. Al tempo stesso però uno dei requisiti per fare ricorso ad un verbale di fronte al Giudice di Pace (entro 30 giorni) o dinanzi al Prefetto (non oltre i 60 giorni) è che non sia già avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.
Ricorso multa: quando il conducente non è il proprietario
Eppure non sfugge che questo limite sia in contrasto con il cd diritto di difesa. Supponiamo ad esempio il caso in cui l’automobilista multato non sia il proprietario del veicolo: se il proprietario accetta la via del pagamento in misura ridotta, il conducente del veicolo si trova di fatto nell’impossibilità di difendersi mediante ricorso alla multa per evitare l’applicazione di sanzioni personali a suo carico, come ad esempio la decurtazione dei punti della patente. Una situazione iniqua che non è sfuggita alla Corte Costituzionale che ha di fatti stabilito che, qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento in misura ridotta, il conducente , autore materiale dell’infrazione, ha comunque la possibilità di avanzare ricorso di fronte al Giudice di pace o al Prefetto. Ciò significa che, in caso di accoglimento, la sanzione non sarà annullata ma decadranno gli effetti personali.