Pensioni: integrazione al trattamento minimo, quando scatta?

A chi spetta l'integrazione della pensione e quali sono i requisiti da soddisfare?
9 anni fa
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L’articolo 6 della legge 638/1983 prevede l’integrazione al trattamento minimo, una tutela per i pensionati che cerca di garantire loro una vita dignitosa quando l’importo dell’assegno previdenziale e troppo basso. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, a chi spetta e come viene applicato secondo la legge.   Quando l’assegno previdenziale è al di sotto di un importo fissato annualmente, il pensionato potrebbe avere diritto ad una integrazione della pensione. Il trattamento minimo è, quindi una integrazione concessa al pensionato da parte dello Stato, per mezzo dell’INPS, per corrispondere quello che è considerato il minimo necessario ad una esistenza dignitosa.

  Nel caso, quindi, la pensione derivante dai contributi versati sia al di sotto della cifra stabilita essa viene integrata fino a raggiungere il trattamento minimo che per l’anno 2015 è di 502,39 euro mensili. Tutte le prestazioni previdenziali al di sotto di tale soglia possono essere integrate al minimo. Per poter accedere all’integrazione della pensione il pensionato dovrà, inoltre, soddisfare anche dei requisiti reddituali che vanno ad incidere sull’integrazione stessa. Il pensionato che percepisce una pensione minore al trattamento minimo può contare sull’integrazione piena dell’assegno a 502 solo se ha un reddito pari o inferiore a 6531,07 euro. L’integrazione sarà, invece parziale per redditi individuali fino a 13.062,07 euro. Se il pensionato è coniugato e i suoi redditi si sommano con quelli del coniuge il discorso si complica perché i limiti di reddito variano anche in base alla decorrenza della pensione. Se la pensione ha decorrenza dopo il 1994 l’integrazione totale avviene con un cumulo di redditi pari a 19.593,21 euro, per l’integrazione parziale, invece, il limite è fissato a 26.124,28 euro. Per i pensionati coniugati la cui pensione ha decorrenza il 1994, invece, i limiti di reddito sono fissati a 26.054,28 per l’integrazione totale e a 32.655,35 per quella parziale. Per le pensioni con decorrenza precedente al 1994 non ci sono limiti di reddito.
Vediamo nella tabella sottostante il riepilogo dei limiti di reddito per pensionati soli e per quelli coniugati. tabella pensioni  

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