Con la definizione remissione in bonis ci si riferisce ad una forma particolare di ravvedimento operoso introdotta dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012 per errori formali nella comunicazione di dati al Fisco. Questo consente al contribuente di non perdere il diritto ai regimi fiscali agevolati.
Ravvedimento operoso tramite remissione in bonis: quando è concesso
La remissione in bonis è ammessa nei seguenti casi:
- regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali;
- consolidato fiscale;
- disposizioni di vantaggio introdotte per gli enti di tipo associativo;
- regime fiscale per trasparenza per società di capitali;
- regime del consolidato fiscale;
- disposizioni previste a favore di enti di tipo associativo.
I requisiti per fare domanda per questo tipo di ravvedimento operoso sono:
- che la violazione non sia “stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”;
- che il contribuente possieda “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”;
- che la comunicazione sia effettuata “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, ovvero della prima dichiarazione dei redditi e della prima dichiarazione IVA per omissione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto.
Remissione in bonis: come fare domanda e costi
La domanda di ammissione alla remissione in bonis va fatta attraverso modello F24 inserendo il codice tributo 8114.