Quali sono i casi di incompatibilità tra il congedo parentale ad ore, che il Jobs Act ha esteso a tutti i dipendenti, ed altri permessi lavorativi nella stessa giornata? A fare chiarezza sulla normativa dei permessi lavorativi e l’attuazione dei congedi parentali, è stato l’Inps, con il Messaggio n.6704 del 3 novembre. Congedo parentale ad ore: come presentare domanda Partendo dalla ratio della nuova normativa, che prevede la fruizione su base oraria “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”, le direttive INPS distinguono casi di compatibilità e incompatibilità nell’ottica di “conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa”.
Congedo parentale ad ore: permessi incompatibili
Il congedo parentale ad ore non è cumulabile con:
- Congedo a ore per altro figlio;
- Riposi orari per allattamento, anche se riferiti ad altro figlio;
- Permessi orari in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio, anche se disabile (articolo 33 Dlgs 151/2001).
Congedo parentale ad ore: permessi compatibili
Sono invece compatibili nella stessa giornata, congedo parentale ad ore e:
- Permessi orari per assistenza a familiari, anche se minori (articolo 33, comma 3, legge 1992/104);
- Permessi orari del lavoratore portatore di handicap (art. 33, comma 6, legge 1992/104).
Per maggiori info scarica il Messaggio numero 6704 del 03-11-2015