Il pignoramento, secondo l’art. 492 c.p.c., consta in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario formula al debitore con la quale lo invita (gli impone) ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. Equitalia può eseguire pignoramenti ed è tenuta a rispettare dei limiti minimi sono nel caso di pignoramento immobiliare e per la previa fase di iscrizione d’ipoteca.
Quali sono i termini prima del pignoramento?
Se dopo 60 giorni dalla notifica, il contribuente non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia è tenuta ad attivare alcune procedure, pignoramento e vendita all’asta del bene, per recuperare il debito dovuto dal contribuente.
Quali sono le procedure Cautelari?
Le procedure cautelari sono attivate per legge, alla scadenza della notifica delle cartelle, a garanzia delle somme iscritte a ruolo e sono:
- Fermo Amministrativo;
- Ipoteca Immobiliare.