Equitalia, prima di pignorare i beni dei contribuenti, deve rispettare delle regole ben precise che prevedono determinati limiti e condizioni. La legge prevede la possibilità di procedere al pignoramento dei beni mobili ed immobili e alla vendita all’asta. Vi sono però dei beni che non possono mai costituire oggetto di pignoramento, Equitalia incontra dei limiti laddove decida di ricorrere all’ipoteca. In tali casi il suo credito complessivo verso il debitore deve esser sempre superiore a 20.000 euro. Anche se l’ipoteca e il pignoramento sono 2 cose diverse, Equitalia infatti non può mai pignorare beni immobili se il suo credito non supera tale cifra.
Equitalia: può pignorare la prima casa?
Se è stata iscritta ipoteca e sono trascorsi sei mesi senza che il contribuente abbia pagato, allora Equitalia può procedere alla c.d. espropriazione immobiliare. Non può essere pignorata la casa di abitazione, che sia unico bene immobile di proprietà, in cui il contribuente abbia la residenza anagrafica. Non deve essere di lusso o accatastata con categoria A8/A9. Quindi la prima casa è impignorabile, per gli altri immobili il pignoramento è possibile solo in presenza di debiti superiore a 120.000 euro, dopo che sono trascorsi 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca. Un’eventuale azione esecutiva immobiliare in violazione dei suddetti limiti sarebbe illegittima. Il contribuente, con accordo con Equitalia, può vendere il bene pignorato o ipotecato. Tutto il ricavato andrà ad Equitalia che restiturà al contribuente solo l’eventuale denaro in eccedenza.
Equitalia: può pignorare pensioni, stipendio e conto corrente?
Con riferimento al pignoramento delle pensioni, il Dl n. 83/2015 ha modificato l’art. 545 c.p.c. prevedendo che non può mai essere pignorata quella somma corrispondente alla misura mensile dell’assegno sociale aumentato della metà. L’assegno sociale assicura mezzi adeguati alle esigenze di vita. La somma della pensione impignorabile corrisponde a circa 680 euro.
- 1/10 => stipendi, salari, indennità inferiori ai 2.500 euro quindi l’importo pignorabile è al massimo 250 euro al mese;
- 1/7=> stipendi, salari, indennità fino a 5.000 euro;
- 1/5=> stipendi, salari, indennità superiori ai 5.000 euro.
Riguardo al conto corrente e alle pensioni accreditate sullo stesso, le modifiche apportate dal D.l. n. 83/2015 prevedono che:
- se la pensione è stata accreditata in data anteriore al pignoramento, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (1440 euro);
- se la pensione è stata accreditata alla stessa data del pignoramento o in data successiva, il pignoramento non può essere superiore a 1/5.