Quando si stipula un contratto per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua la società che eroga questi servizi chiede il versamento di una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale. Quando si decide di cambiare fornitore o, per qualsiasi motivo, si scioglie il rapporto, il deposito cauzionale viene restituito. Magari sono trascorsi molti anni, in ogni caso tali somme vengono corrisposte senza il calcolo dei relativi interessi. Questo comportamento, secondo le associazioni dei consumatori, non può essere considerato lecito perchè nel corso degli anni il denaro, che è un bene fruttifero, matura degli interessi e poichè il consumatore lo corrisponde a titolo di cauzione alla società erogatrice, non ha il diritto, in base alle clausole presenti nel contratto, di chiedere la corresponsione degli interessi maturati.
Tali clausole, secondo i legali dell’associazione Confconsumatori, sono da considerare vessatorie poichè impongono al consumatore delle condizioni sulle quali non può contrattare. E’ un “prendere o lasciare”, se si versa il deposito cauzionale senza pretendere gli interessi il servizio viene erogato, altrimenti viene negato. Il consumatore deve firmare un documento senza aver la possibilità di poterlo modificare o discutere poichè tutte le erogazioni che riguardano luce, acqua e gas sono e in regime di oligopolio e se si vuole ricevere il servizio (e si parla di servizi essenziali) si devono accettare le clausole imposte, anche se vessatorie poichè al versamento di somme di denaro a titolo cauzionale deve corrispondere una restituzione delle stesse maggiorate degli interessi maturati. In tal senso si espresse il tribunale di Velletri con la sentenza del 18 settembre 2008 con la quale condannava la società erogatrice di gas a corrispondere al cliente gli interessi maturati sul deposito cauzionale. Per chi, quindi, all’interruzione di un contratto con una società erogatrice di energia elettrica, gas o acqua, volesse vedersi corrispondere gli interessi maturati dal proprio deposito cauzionale, dovrà richiederli.
Per farlo è possibile rivolgersi agli uffici territoriali dell’associazione Confconsumatori che provveranno ad inviare un alettere per richiedere quanto spetta di diritto e in caso di risposta negativa da parte della società erogatrice, adiranno il Giudice di pace compentente per la restituzione del dovuto.