Contratto di comodato d’uso gratuito: come si compila

Come redigere un contratto di comodato gratuito: ecco una breve guida
9 anni fa
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Il contratto di comodato rappresenta lo strumento principale per poter utilizzare gratuitamente un bene mobile o immobile. La nozione di comodato è contenuta nell’art. 1803, c.c., il quale, al comma 1, afferma che: “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”. La gratuità distingue il comodato dalla locazione, infatti, se per l’uso della cosa altrui, mobile o immobile, è previsto un corrispettivo, il contratto che si configura è la locazione.

Il Codice Civile, che regolamenta tale tipologia contrattuale dall’art. 1803 all’art. 1812, non prescrive alcun vincolo di forma né sostanziale, né probatoria; tuttavia, è prassi comune preferire la forma scritta per rendere più agevole la soluzione di eventuali controversie tra le parti e per evitare la presunzione di cessione e di acquisto a titolo oneroso ai fini fiscali.

Come compilare un contratto di comodato gratuito?

Il contratto di comodato è strettamente vincolato all’oggetto e alle parti che intervengono nel contratto e, pertanto, occorre stabilire il tipo di bene, mobile o immobile, nonché le parti interessate, privati o soggetti economici. La compilazione deve prevedere una serie di elementi:

  • dati anagrafici dei soggetti interessati che sono comodante (che concede il bene in comodato) e comodatario (lo prende in comodato);
  • dati catastali se trattasi di abitazione o di registro se trattasi di bene mobili individuati in pubblici registri come per esempio il PRA per le auto;
  • oggetto del contratto: il diritto all’utilizzo del bene definito più compitamente nell’art. 1803 codice civile;
  • durata del comodato;
  • corrispettivo: se previsto ma può essere gratuito;
  • disciplina del codice civile: il contratto di comodato d’uso gratuito è regolato dal Codice Civile dall’art. 1803 all’art. 1812.
  • foro Competente;
  • firma dei soggetti interessati.

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