L’assegno di mantenimento al coniuge, ai sensi dell’art. 10 lettera c, del TUIR, anche se residente all’estero, a seguito di una separazione legale ed effettiva, di annullamento o di scioglimento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili, è deducibile dal reddito del contribuente che lo corrisponde. La deduzione per l’assegno di mantenimento spetta solo per la parte destinata al mantenimento dei figli.
Assegno di mantenimento al coniuge: come si calcola l’adeguamento Istat?
L’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento al coniuge per i figli è un meccanismo automatico concernente l’aumento dell’importo dell’assegno stabilito in sede di separazione.
Assegno di mantenimento al coniuge: può essere detratto l’adeguamento Istat nel 730 2016?
L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 448/2008, ha chiarito che le maggiori somme corrisposte all’ex coniuge a titolo di adeguamento ISTAT potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo. Nel caso contrario, non è prevista, la possibilità di dedurre l’adeguamento non specificato in atto, anche se volontariamente concesso al coniuge. Pertanto, nel Modello 730/2016, potranno essere detratte le somme dell’assegno di mantenimento corrisposte al coniuge per i figli con il regolare adeguamneto Istat sono se ben indicato nell’atto di separazione. Assegno mantenimento 2016: se non paga il coniuge lo fa il Fondo [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Assegno di mantenimento e adeguamento Istat, come va detratto nel 730 2016?[/tweet_box]