Sta per aprirsi la stagione della dichiarazione dei redditi 2016: la scadenza per la presentazione del 730 e dell’Unico è vicina. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è già stato pubblicato il 730 precompilato mentre l’ultimo appuntamento è quello del 30 settembre 2016, in cui scade il termine per l’invio telematico del modello Unico.
730 Precompilato online, come leggerlo
730 tradizionale e Precompilato: compilazione e scadenza
Dal 2 maggio nell’apposita sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile apportare modifiche al 730 Precompilato.
La scadenza per 730 tradizionale e Precompilato è la stessa, ovvero il 7 luglio 2016.
Modello Unico 2016: maggiorazioni e scadenza
Per quanto riguarda l’Unico 2016 la scadenza senza maggiorazioni resta fissata al 16 giugno mentre per chi paga con maggiorazione dello 0,40% c’è tempo fino al 18 luglio, visto che il 16 cade di domenica. Le stesse scadenze valgono per chi presenta il 730 senza sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (ad esempio i collaboratori domestici). Il 30 settembre è fissata l’ultima scadenza, per la trasmissione telematica di Unico e dell’eventuale modello Irap.
730 e Unico 2016: esonero dalla presentazione
Ricordiamo infine che è esonerato dalla presentazione del 730 o dell’Unico chi ha avuto solo: redditi dal possesso di fabbricati e/o terreni per un valore non superiore a 500 euro; redditi derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze o da altri fabbricati non locati (ad eccezione di quelli ubicati nel medesimo comune dell’abitazione principale); redditi di lavoro dipendente o pensione (oltre a prima casa, pertinenze e fabbricati non locati) corrisposti da un unico soggetto che abbia provveduto ad effettuare le ritenute; redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da più datori di lavoro, anche se non conguagliati, per un importo totale non superiore a 8.000 euro se il periodo di lavoro è durato per l’intero anno; redditi derivanti da assegni periodici di separazione o divorzio per un ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro; redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati da più sostituti d’imposta a prescindere dal loro ammontare, purché certificati e conguagliati dall’ultimo; redditi di pensione di ammontare complessivo massimo di 7.500 euro; redditi esenti (pensioni di guerra, rendite Inail, indennità di accompagnamento, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (come interessi su c/c) o ad imposta sostitutiva (interessi su titoli di Stato, dividendi da azioni non qualificate etc).