L’acconto di IMU e Tasi 2016 va versato inderogabilmente entro il 16 giugno 2016, mentre il saldo andrà versato entro il 16 dicembre.
Con la Legge di Stabilità 2016 sono state introdotte importanti novità al riguardo di pagamento Imu e Tasi per la prima casa o abitazione principale.
L’unità immobiliare in cui il contribuente ha fissato la propria residenza e in cui dimora abitualmente, infatti, è esentata dal pagamento del tributo comunale.
L’abitazione principale è stata esonerata dal pagamento dei tributi e con essa anche le abitazioni ad essa equiparate.
L’esenzione riguarderà questo giugno 20 milioni di prime case e pertinenze ad esse correlate. Per ogni unità abitativa, infatti, sono ammesse massimo 3 unità immobiliari quali pertinenze a patto che ciascuna appartenga ad una diversa categoria catastale tra C2, C6 e C7.
Le unità immobiliari, invece, assimilate all’abitazione principale sono le abitazioni non locate che appartengono ad anzieni e disabili ricoverati in istituti di cura, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà idnivise, e in questa categoria rientrano anche gli alloggi sociali, le unità immobiliari non locate appartenenti a soggetti delle Forse Armate e l’ex dimora coniugale assegnata ad uno dei due coniugi in sede di separazione legale o divorzio.
Sono invece cancellate, a partire da quest’anno, le assimilazioni all’abitazione principale delle case concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado e chi fino allo scorso anno ha versato le imposte su questi immobili come se si trattasse di abitazioni principali, a partire da quest’anno dovrà utilizzare le aliquote generiche per l’IMU applicate ad “altri fabbricati” o quelle specifiche previste per le case in prestito.