L’articolo 8 del dl 564 del 16 settembre 1996 prevede, per tutti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, la possibilità per periodi successivi al 31 dicembre 1996 non coperti da contribuzione a causa degli effetti del lavoro part time, con contributi volontari.
La facoltà permette, quindi, di alzare l’importo della pensione per i lavoratori in regime part time che, a causa della riduzione della retribuzione sono destinati a percepire una pensione di importo minore rispetto a quella che avrebbero percepito lavorando a tempo pieno anche se di regola il part time non incide sulla data del pensionamento a meno che la retribuzione settimanale non sia più bassa del minimale annuo per l’accreditamento dei contributi (che per il 2016 è di 200 euro a settimana).
Per cercare di fare in modo che anche i lavoratori part time possano percepire assegni pensionistici più alti la legge consente agli interessati di pagare di tasca propria i contributi volontari.
Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questa possibilità.
Autorizzazione
L’autorizzazione ai contributi volontari può essere riconosciuta sia per contratti part time verticali che orizzontale. Nel part time verticale, che possono prevedere anche totale assenza di contributi nella settimana, i versamenti volontari aumenteranno contemporaneamente sia l’anzianità contributiva utili al diritto alla pensione che quella utile all’importo. Nel part time orizzontale invece, che prevede un orario ridotto nella settimana lavorativa, l’esercizio dei contributi volontari porterà ad un aumento della sola anzianità contributiva utile ad incrementare la misura della pensione.
Per poter accedere alla facoltà di versamento dei contributi volontari che vadano ad integrare il regime part time, l’interessato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda;
- cinque anni di contribuzione effettiva, a qualunque epoca riferita.
Quale importo versare?
L’importo del versamento cambia rispetto la normale autorizzazione ai volontari poichè il contributi si quantifica sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dal richiedente nell’anno dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni annue per il numero di settimane utili alla misura della pensione.
La domanda di autorizzazione ai volontari va presentata entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza del termine per la consegna della certificazione Cud riferita all’anno interessato , pena la decadenza. Una volta ottenuta l’autorizzazione i versamenti volontari vanno pagati non oltre la fine del trimestre successivo a quello di notifica dell’autorizzazione, in un’unica soluzione.