Per poter definire un’azienda “start up innovativa” è necessario essere in possesso di determinati requisiti per poter accedere ai contributi e agevolazioni riservate a questa tipologia di imprese.
A definire la start up innovativa è l’articolo numero 25 del decreto legge numero 179 del 18 ottobre 2012.
La start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Requisiti start up innovativa
Per essere definita start up l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:
- La start up non deve essere stata costituita da più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e deve svolgere attività di impresa.
- Deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia.
- A partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro.
- L’azienda non distribuisce e non deve distribuire utili.
- L’oggetto sociale esclusivo o prevalente dell’impresa deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
- L’impresa non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
L’impresa deve inoltre rispondere a uno dei tre seguenti requisiti:
- Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013)
- impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013)
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013)