L’accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi.
Dalle memorizzazioni emergenti dai dischi cronotachigrafi è possibile desumere le specifiche entità delle prestazioni lavorative, anche a titolo di straordinario, ma da soli non bastano come prova per desumere il lavoro prestato.
La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con un’importante sentenza del 25 marzo 2016 n. 6013, ha ribadito e precisato che l’accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall’art.
Decisione della suprema Corte: cronotachigrafo elemento presuntivo
La Cassazione chiarisce che “osservano sul punto gli Ermellini che l’accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafici, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall’art. 2712 cc, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziarlo o presuntivo”.
Sulla base di tale sentenza si evidenzia che il lavoro straordinario eventualmente svolto non può essere dimostrato solo con i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ma la prova degli straordinari deve essere supportata da ulteriori elementi.