Se un lavoratore non comunica all’azienda l’assenza per il proprio matrimonio l’eventuale licenziamento da parte del datore di lavoro è nullo.
Se il lavoratore non comunica preventivamente all’azienda l’assenza per matrimonio, il datore di lavoro non può licenziarlo, è quanto stabilisce una sentenza del Tribunale di Milano , la numero 1689 del 7 giugno 2016.
Nello specifico un dipendente non può essere licenziato da momento della richiesta delle pubblicazioni di nozze fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio.
I lavoratori, quindi, che vengono licenziati perchè non comunicano preventivamente all’azienda la propria intenzione di sposarsi possono considerare nullo il licenziamento in base alle pari opportunità stabilite dal codice civile.
Nessun lavoratore, quindi, può essere licenziato a causa del matrimonio anche se il datore di lavoro che licenzia un dipendente nel periodo che va dalla richiesta di pubblicazioni di nozze ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio può sempre provare che detto licenziamento non sia dovuto al matrimonio ma ad una giusta causa o per cessazione del contratto di lavoro.