Detrazioni spese scolastiche: sono ammesse le spese per il dopo scuola?

Detrazioni spese scolastiche, su quali è possibile usufruire della detrazione Irpef? le spese di dopo scuola si possono detrarre?
8 anni fa
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Detrazioni spese scolastiche, sono ammesse le detrazioni per il dopo scuola. Con l’inizio dell’anno scolastico e visti cambiamenti a seguito della riforma della “la buona scuola”, per i contribuenti e le loro famiglie, si pone la questione su quali spese di frequenza e istruzione, è possibile usufruire della detrazione fiscale nel 730 o modello Unico?.
L’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 3/E/2016 e 18/E/2016 nonché nella recente risoluzione n. 68/E/2016, ha effettuato notevoli cambiamenti.

Detrazioni spese scolastiche: quale spese è possibile portare in detrazione?

La detrazione IRPEF del 19% sulle spese per la frequenza, si è estesa alle spese:

  • delle scuole dell’infanzia;
  • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado;
  • delle scuole secondarie di secondo grado.

Si precisa che:

  • la nuova disciplina si applica sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10 marzo 2000 n.62;
  • la nuova detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente con una detrazione massima ottenibile per ciascun alunno pari a 76 euro (19% di 400 euro).

Detrazioni spese scolastiche

Le detrazioni per le spese di frequenza dei figli relative:

  • agli asili nido dove resta la detrazione IRPEF del 19%, spettante per le spese documentate sostenute dai genitori per un importo massimo pari a 632,00 euro per ogni figlio ospitato che comporta una detrazione fino a 120,08 euro;
  • alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

Detrazioni spese scolastiche: spese di istruzione

In relazione alla detrazione delle spese per l’istruzione, la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2 marzo 2016 n.

3/E ha chiarito che vi rientrano:

  • le tasse (es. di iscrizione e di frequenza);
  • i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica);
  • i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

In riferimento alle spese per la mensa scolastica è stato poi chiarito che:

  • non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
  • la detrazione spetta anche quando il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Detrazioni spese scolastiche: spese di frequenza

Inoltre la detrazione spetta sulle spese di frequenza scolastica, le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali:

  • l’assistenza al pasto;
  • il pre-scuola e il post-scuola.

Questi servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Per i servizi scolastici integrativi vi è così la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%prevista per le spese di frequenza scolastica.

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