Assegno straordinario e Fondi di solidarietà, introdotti nella Legge di Bilancio 2017

Nella Legge di bilancio, introdotte le agevolazioni per l’assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà.
8 anni fa
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L’art. 36 della Legge di Bilancio, detta la misura delle agevolazioni per l’assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà. La misura per l’agevolazione assegno straordinario è estesa per tutto il 2016, 2017, 2018 e 2019. Le disposizioni sono estese anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.

Assegno straordinario a sostegno del reddito e Fondi di solidarietà: chi può farne domanda

L’agevolazione è valida fino al 31 dicembre 2019, e fa riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà. 

Il contributo straordinario a carico del datore di lavoro è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro, di un importo pari:

  • 85 % dell’importo equivalente alla somma della prestazione e della contribuzione figurativa del medesimo decreto per i nuovi accessi all’assegno straordinario nel 2017;
  • al 50% per i nuovi accessi all’assegno straordinario negli anni 2018 e 2019.

Il limite massimo complessivo ammissibile è di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019 all’assegno straordinario per il sostegno al reddito.

Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all’esodo, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario.

Assegno straordinario e Fondi di solidarietà: controllo e monitoraggio dell’Inps

All’integrazione del finanziamento degli assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del contributo straordinario  provvede la Gestione degli interventi assistenziali e a sostegno delle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS.

Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro:

  • nel limite di 174 milioni di euro per l’anno 2017;
  • 224 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 139 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 87 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 24 milioni di euro per l’anno 2021.

L’ INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali  e del limite numerico complessivo.

Fermo restando il limite numerico complessivo, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, dei limiti di spesa annuali, l’INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio.

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