Con l’approvazione del decreto numero 193 del 2016 il codice tributo 8120 avrà vita breve poichè per chi cessa l’attività non chiudendo automaticamente la Partita Iva non sono più previste sanzioni.
Niente più sanzioni, quindi, e niente più versamenti con F24. Con la circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2017 il codice tributo è stato cancellato.
Chiusura partita Iva d’ufficio: addio alla sanzione
Fino allo scorso anno chi chiudeva l’attività senza comunicarlo al Fisco, che avrebbe dovuto sopprimere d’ufficio la Partita Iva, era prevista una sanzione che doveva essere pagata con il codice tributo 8120, istituito nel 2014, tramite F24.
Dopo l’approvazione del DL 193, invece, la chiusura d’ufficio della Partita Iva è così descritta: “L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente”.
Sparisce, dalla descrizione, quindi, la parola sanzione, che non è più prevista. Il codice tributo 8120 sarà collocato definitivamente a riposo a partire dal 1 febbraio 2017.