Se il datore di lavoro ha l’abitudine di utilizzare modi scortesi e sgarbati con tutti, non si configura il reato di mobbing nei confronti dei dipendenti.
A stabilirlo la sentenza 2012 della Corte di cassazione partendo dal caso di un medico accusato di mobbing da un sottoposto. Visto il che il medico in questione usava modi scortesi ed autoritari con tutti anche alzando la voce, la Corte di Cassazione ha decretato l’inesistenza di condotta mobbizzante poichè non si tratta di una condotta persecutoria, quanto di un modo di essere.
Qualora, quindi, non si presenti un intento persecutorio non si configura il reato di mobbing e in questo caso specifico la Suprema Corte ha evidenziato quanto, pur godendo di ottima stima da parte dei colleghi, il medico in questione fosse burbero con tutti.
Il medico in questione, infatti, era pronto a svolgere anche mansioni non di sua competenza pur utilizzando anche un linguaggio scurrile: questo, però, non implica una condotta scorretta verso i dipendenti poichè il dirigente in questione è risultato essere “sempre attento alle necessità del reparto, capace di distribuire efficacemente il lavoro tra gli addetti, esigente con tutto il personale sottoposto il suo coordinamento”.
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