Il contratto metalmeccanici Industria sezione IV, regolamenta i permessi e le assenze all’articolo 13. Vediamo cosa dispone il contratto collettivo titolo VI in riferimento ad assenze e permessi dei lavoratori.
CCNL Metalmeccanici Industria: art. 13 – Assenze e permessi
L’articolo 13 del CCNL metalmeccanici , contiene degli elementi comuni alla gestione delle assenze, quindi trasversali alle diverse tipologie di permessi previsti dal CCNL Metalmeccanici Industria. Nello specifico, si evidenzia che:
Nello specifico viene dunque messo in evidenza che:
- le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo impedimenti giustificati;
- durante l’orario di lavoro non può essere abbandonata la sede di servizio senza autorizzazione della Direzione;
- se non vi è un esplicito permesso non è consentito entrare o trattenersi nello stabilimento al di fuori del proprio orario di lavoro;
- le lavoratrici o i lavoratori licenziati o sospesi non possono entrare nello stabilimento se non autorizzati dalla Direzione.
Fatto salvo i permessi specifici individuati nel CCNL, l’azienda può consentire la dipendente l’assenza di servizio senza corrisponde la retribuzione.
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Assenze e permessi: se non giustificati, si rischia il licenziamento
Si ricorda che se l’assenza ingiustificata è prolungata nel tempo, o anche l’abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione, costituiscono valida motivazione di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Numerose le sentenze della Cassazione in merito a casi di licenziamento con la motivazione sopraesposta.