Fotocopia vale come prova di pagamento?

La fotocopia vale oppure no come prova di pagamento? Chiarimenti sul disconoscimento e la quietanza di pagamento.
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8 anni fa
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In quest’articolo cercheremo di capire se la fotocopia vale come prova legale oppure è necessario il documento originario. Il problema si presenta, in particolare, quando bisogna provare un avvenuto pagamento di un debito. In quel caso chi ha pagato o deve estinguerlo si chiede se anche la fotocopia di avvenuto pagamento è valida o no. Lo stesso quesito si pone nei casi di contestazioni tra creditore e debitore.

Il valore della fotocopia semplice e autenticata

La legge sostiene che la fotocopia di un documento non vale come prova se viene negata dalla parte contro cui essa viene prodotta.

Ovviamente la contestazione deve essere motivata e vanno spiegate le ragioni per cui essa non è conforme. Se la contestazione viene confermata, la fotocopia perde il valore e quindi la controparte dovrà necessariamente presentare il documento originale. Per dare più valore alla fotocopia bisogna farla autenticare da un pubblico ufficiale. Ad esempio, un notaio può provare che la fotocopia di una scrittura privata ha lo stesso valore di un documento originale, mentre il disconoscimento si può ottenere solo tramite la «querela di falso».

Quietanza di pagamento

In sintesi, per quanto riguarda le fotocopie semplici è fattibile disconoscere la conformità all’originale, in questo caso perderà tutto il suo valore. La confutazione della conformità deve essere realizzata in maniera chiara indicando tutte le specifiche del documento che si intende protestare, mentre per le fotocopie autenticate il rifiuto può essere fatto solo con la querela di falso. Per quanto riguarda la quietanza di pagamento, questa può fungere da prova solo se presentata in originale o copia autenticata, mentre la fotocopia semplice può rischiare il disconoscimento. Il debitore che presenti solo la fotocopia semplice potrebbe dover pagare di nuovo il debito nel caso in cui abbia perso l’originale o la copia autenticata. Infine, non vale neppure come prova di pagamento la fotocopia della facciata anteriore dell’assegno.

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