Se le condizioni del paziente non gli consentono di recarsi presso l’ambulatorio del medico, quest’ultimo non può rifiutarsi di effettuare una visita a domicilio. La necessità di una visita a domicilio, in ogni caso, spetta al medico anche in base alla sintomatologia del paziente e all’urgenza.
Se sussistono, però, le condizioni di urgenza e di non trasferibilità presso l’ambulatorio del medico quest’ultimo è tenuto a visitare il paziente presso il suo domicilio. Se il medico, anche in presenza di queste condizioni, rifiuta di visitare il paziente a domicilio corre il rischio di essere denunciato, come ricorda una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 21631 del 4 maggio 2017.
Visite a domicilio, entro quali orari?
Le visite a domicilio devono essere effettuate in giornata se richieste entro le ore 10,00 o entro le ore 12,00 del giorno dopo se richieste dopo le ore 10,00.
Il sabato, anche se il medico non è tenuto alle visite ambulatoriali, deve in ogni caso eseguire le visite a domicilio se richieste dopo le ore 10,00 del giorno precedente o entro le ore 10,00 del sabato stesso. Stessa regola vale per qualsiasi giorno prefestivo.
Il medico di base, secondo la regola, è tenuto a fare le visite presso il proprio ambulatorio o, se sussitono le condizioni illustrate sopra, presso il domicilio del paziente. Le visite a domicilio si svolgeranno in base alla discrezionalità del medico stesso anche in base alle visiste che deve eseguire presso l’ambulatorio.
Se, però, il paziente che richiede una visita a domicilio presenta una situazione urgente il medico deve soddisfare la richiesta nel più breve tempo possibile. Se il medico, in questo caso, si rifiuta di visitare l’ammalato rischia il capo di imputazione di rifiuto di atti di ufficio, reato che scatta anche se il malato è ricoverato presso una casa di cura.