Molti pensano che la rete sia terra di nessuno e per questo permetta di fare quel che si vuole senza essere soggetti a controlli e punizioni.
Non è proprio così e a stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione del 2014: creando falsi profili Facebook che utilizzano nickname inesistenti per nascondere la propria identità e al tempo stesso molestare altre persone costituisce un grave reato, quello di sostituzione di persona.
Aprire su Facebook un falso profilo con nome di fantasia al fine di molestare altre persone, di carpire informazioni da altre persone o denigrarle configura il reato di sostituzione di persona con il rischio di subire un processo penale.
Ovviamente se si apre un profilo falso su un social network senza infastidire nessuno, quindi, non configura un reato. Il reato si presenta nel momento che il falso profilo è creato per procurare vantaggi a se stessi o un danneggiamento agli altri: basta una semplice chat con un profilo falso, quindi, a comportare il rischio di un processo penale.
Profili falsi: come risalire ai proprietari
Molto spesso il profilo falso rappresenta un doppio profilo, nel quale non si pubblicano informazioni personali, foto o amicizie reali, ma viene creato allo scopo di entrare i contatto con sconosciuti senza per questo mettere in pericolo la propria identità.
Se il falso profilo è creato solo allo scopo di fare nuove amicizie è considerato innocuo. Quando invece il falso profilo viene creato allo scopo di molestare, minacciare, diffamare, truffare si configura il reato.
E’ bene ricordare che chi utilizza un profilo falso sui social network, per ogni profilo, Facebook permette di risalite all’ID dell’utente che lo usa, un codice univoco che identifica l’utente che usa quel profilo. Una sorta di targa virtuale per procedere alla denuncia poichè presentando alla Polizia Postale il falso nome Facebook ed il codice univoco si potrà risalire all’individuazione dei dati del molestatore.
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