Aumento IVA, il decreto legge del 24 aprile 2017, prevede a partire dal 2018 il graduale aumento delle aliquote IVA, come previsto dalla clausola di salvaguardia. Un aumento che è un vero salasso per i contribuenti e potrebbe avere conseguenze importanti su tutto il settore immobiliare.
Conseguenze dell’aumento IVA
La manovra correttiva approvata dal Governo, contiene la programmazione (con parziale riduzione) dell’aumento dell’Iva e in particolare:
- per l’aliquota intermedia del 10%, si prevede che nel 2018 l’aliquota sarà fissata all’11,5% (in luogo del 13%);
- per l’aliquota ordinaria del 22% ad oggi si prevede di passare all’aliquota del 25% nel 2018;
- al 25,4% nel 2019;
- per poi scendere al 24,9% nel 2020;
- per poi ritornare al 25% dal 2021.
Gravi conseguenze per il mercato immobiliare
L’aumento dell’IVA, non dovrebbe avere riflessi significativi sulla rata del mutuo, in quanto si tratta di una spesa non soggetta ad IVA ma ad imposte sostitutive.
La cessione di fabricati ad uso abitativo da parte delle imprese sia per norma generale esente da Iva, l’imposta si applica nelle:
- cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva (scelta che va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare);
- cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).
In questi casi, l’acquirente dovrà pagare, oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche l’Iva al 10% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili come abitazioni non di lusso, nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”.
Questo nel caso in cui si acquista da un’impresa, con vendita soggetta ad IVA, l’aliquota è ridotta al 4%, ovvero l’Iva al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (ossia, rispettivamente abitazioni di tipo signorile, ville e castelli, palazzi di pregio storico/artistico).
Dal 2018, sia che nell’uno che nell’altro caso, si opererebbe un notevole incremento, rispettivamente all’11,5% e al 25%.
Aumento Iva sospeso, rinviato al 2018