Quesito Ferie: buonasera dottoressa ho bisogno di un chiarimento riguardo alla mia busta paga del mese di giugno 2017, ho trovato nella busta 9600 FE – Importo da assoggett.? Riferendosi a 80 ore 760€. Cosa vorrebbe dire? Grazie in anticipo
Il codice 9600 FE corrisponde a ferie spettanti annue, 80 ore corrispondo su una paga lavorativa di 8 ore al giorno a 10 giorni di ferie.
Ferie spettanti, il lavoratore subordinato ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, la cui durata, non inferiore alle 4 settimane, è stabilita dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
Il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione, e, per le restanti 2 settimane, anche in modo frazionato, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Il periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dall’ indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Ferie un diritto irrinunciabile
Ferie retribuite, un diritto irrinunciabile del lavoratore. La durata minima delle ferie è fissata in quattro settimane, esse maturano nel corso del rapporto, anche se questo dura meno di un anno o è in prova. Come sopra riportato, vengono godute in un arco temporale stabilito dal datore di lavoro sulla base delle proprie esigenze organizzative. Il datore di lavoro ha l’obbligo di avvisare preventivamente il lavoratore, inoltre sempre il datore di lavoro deve considerare sempre le esigenze dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro.
Chi ne ha diritto?
Tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia la qualifica, la mansione o il tipo di contratto applicato, hanno diritto alle ferie retribuite.
Il diritto è riconosciuto anche ai soggetti impiegati nei lavori socialmente utili, nei lavori di pubblica utilità e nei progetti di inserimento professionale.
Durata delle ferie
La normativa nazionale di riferimento è contenuta in una legge del 2003.
I tre periodi di ferie si possono così distinguere:
1) almeno due settimane, da fruirsi nel corso dell’anno di maturazione in modo ininterrotto su richiesta del lavoratore. La richiesta va formulata al datore di lavoro tempestivamente, in modo che il datore di lavoro possa organizzare le esigenze aziendali.
2) due settimane, necessarie al completamento dell’obbligo delle quattro settimane previste dalla norma, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, fatto salvo l’eventuale diverso periodo di differimento stabilito dalla contrattazione collettiva;
3) un eventuale terzo periodo superiore al minimo delle quattro settimane e previsto dalla contrattazione collettiva che può essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dalla contrattazione stessa.
La norma stabilisce un minimo di quattro settimane di ferie, obbligatorie e non monetizzabili, e quella contrattuale consistente anche nella previsione migliorativa di un ulteriore periodo di ferie che potrà anche essere monetizzato, tenendo conto per il settore del pubblico impiego delle previsioni specifiche.
Quando devono essere godute
Determinare il periodo non è facile, presuppone una valutazione comparativa di diverse esigenze. Il datore di lavoro dovrà fissare le ferie, tenendo conto di:
- interessi del lavoratore (art. 2109 codice civile);
- comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie, con sufficiente preavviso;
rispettare il principio per cui le ferie devono essere godute entro l’anno e non successivamente.
Quando non maturano?
Le ferie non maturano,durante alcune tipologie di assenze dal lavoro, durante:
- il congedo parentale;
- l’assenza per malattia del bambino;
- l’aspettativa sindacale per cariche elettive;
- lo sciopero;
- il servizio militare di leva;
- il periodo di preavviso non lavorato;
- la sospensione dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione a zero ore.
Il calcolo delle ferie maturate nei periodi di assenza dal lavoro, sono stabili dal CCNL e dalla prassi aziendale.
Sanzioni per il datore di lavoro
Se il datore di lavoro non rispetta la normativa in riferimento alle ferie dei dipendenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori , ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Sospensione delle ferie in caso di malattia
La malattia insorta durante il periodo di ferie sospende le ferie stesse se la malattia è tale da pregiudicare la funzione delle ferie, il cui scopo è consentire il recupero delle energie psico-fisiche attraverso il riposo e la ricreazione.
Abbiamo trattato questo argomento nel seguente articolo: Ferie e certificato medico: l’assenza vale come malattia?
Diritto irrinunciabile
Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore sancito già nella nostra Costituzione dall’articolo 36, ribadito dall’articolo 2109 del Codice Civile e regolato dl D.Lgs n.66/2003 e D. Lgs 213/2004.
Ogni lavoratore ha diritto a un periodo di ferie pari ad almeno 4 settimane. Il datore di lavoro deve attenersi alla disciplina che regola la loro fruizione da parte del lavoratore.
Ferie non godute: dovranno essere pagate entro il 30 giugno?
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