Nessun genitore perdonerebbe uno spacciatore che vende la droga al proprio figlio ma la legge lo fa. E anche la Corte di Cassazione, che con la sentenza 36616 di ieri, 24 luglio 2017, applica la tenuità del fatto anche al reato di traffico di sostanze stupefacenti. La tenuità del fatto permette, di fatto, di archiviare il procedimento penale e di non applicare le pene anche se la macchia sulla fedina penale resta.
La particolare tenuità del fatto, introdotta nel 2015, si applica a tutti i reati che prevedono una pena detentiva che non supera i 5 anni, come, appunto, lo spaccio di droga.
Anche se lo spacciatore in questione è stato denunciato più volte per lo stesso reato ma mai punito, può, quindi essere perdonato e continuare, tranquillamente a spacciare droga.
La non punibilità per tenuità del fatto, è da sottolineare, scatta automaticamente e non a discrezione del giudice, basta che la pena prevista rientri nei limiti previsti dalla legge: se la pena prevista è la sanzione pecuniaria o la detenzione per un tempo inferiore ai 5 anni il colpevole non viene punito e il procedimento archiviato, anche se le conseguenze amministrative restano così, come quelle civili, che possono comportare il risarcimento del danno alla vittima, se si agisce con altro procedimento.
La particolare tenuità del fatto non si applica, però, a chi commette il reato abitualmente poiché considerato pericoloso. Se, quindi, l’autore del reato, pur essendo un reato minore, ha già commesso gli stessi reati diverse volte sarà punito così come quando siano presenti condotte reiterate o se l’autore ha agito per crudeltà o approfittandosi di vittime indifese. In questi casi, però, è necessario che il giudice penale accerti la ricorrenza dei presupposti. Se lo spacciatore, quindi, è stato solo segnalato alle autorità, anche molteplici volte, senza però subire procedimenti giudiziari, sarà perdonato.