Buonasera Patrizia,
ho letto l’articolo che riguarda il lavoro con il troppo caldo. Una domanda,noi lavoratori nei cantieri con macchinari e non cosa possiamo fare con 40 gradi e oltre? Premetto che siamo obbligati a lavorare dalle 10 12 ore senza pausa a mezzogiorno Grazie in anticipo per la risposta.
Vanes
Il problema dei lavoratori dei cantieri all’aperto, dei lavoratori edili che operano è un problema che è stato sollevato da diversi sindacati proprio in considerazione delle ondate di calore estive. Le richieste sono quelle di mettere in atto, da parte dei datori di lavoro, tutte le misure di sicurezza mirate a prevenire lo stress termico per coloro che sono sottoposti ad eccessiva esposizione ad alte temperature.
I sindacati, nello specifico, chiedono, qualora le temperature esterne superano i 34 gradi, la sospensione dell’attività lavorativa nelle ore più calda e, in casi estremi, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria per avverse condizioni meteo. “L’esposizione al caldo di questi giorni è stata forte. In diversi cantieri, soprattutto quelli impegnati nei lavori stradali, i lavoratori hanno sofferto molto – dichiarano Ignazio Baudo, Paolo D’Anca e Francesco Piastra per Feneal, Filca e Fillea – Nei cantieri devono essere predisposti luoghi ombreggiati in cui svolgere le pause di lavoro e devono essere installati dispensatori di acqua fredda potabile”.
“Le aziende, in attuazione della legge 81 del 2008 dovrebbero redigere un piano e prevedere le misure per evitare rischi durante le ondate di calore – aggiungono Baudo, D’Anca e Piastra, rappresentati sindacali – C’è ancora una scarsa sensibilità rispetto a questo problema. Vigileremo e eventualmente segnaleremo agli organi di vigilanza eventuali inadempienze che potrebbero pregiudicare la salute dei lavoratori”.
Un file PDF pubblicato da confindustriatoscananord, tra le altre cose, specifica quelle che sono le normative di riferimento per tutelare i lavoratori:
La normativa specifica (d.lgs 81/08), pur non trattando in maniera specifica tale rischio, prevede comunque degli obblighi a carico delle imprese ed in particolare del datore di lavoro, nell’articolo 15 riporta “1.
Nell’articolo 28 si specifica che “1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), […], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari 2. Il DVR redatto a conclusione della valutazione […] deve contenere … a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI, c) il programma delle misure d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure ed i ruoli”.
Per i lavoratori del settore edile vengono indicate misure generiche nell’articolo 96 “1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; Umidità relativa dell’aria (%) Temperatura dell’aria (all’ombra) (2) INRS: http://www.inrs.fr/riques/chaleur/prevenir-risques.html ALLEGATO XIII PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI 2. Aerazione e temperatura 2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
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Patrizia Del Pidio
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