Il genitore “sociale”, ovvero il nuovo coniuge del padre o della madre, che doveri ha nei confronti del figlio di primo letto del partner?
Molto spesso, proprio grazie alle famiglie allargate, si creano delle situazioni dove il nuovo partner di uno dei due genitori si ritrova ad essere come un vero e proprio “terzo genitore” per i figli di primo letto del compagno ma, legalmente, ha dei diritti e doveri genitoriali nei confronti di questi “figli”?
La situazione non è poi così rara a fronte di tutte le separazioni che avvengono in Italia e sono molte le persone che si ritrovano a far da genitore ai figli altrui, al punto da essere definite in ambito giuridico come “genitori sociali” (quelli che un tempo erano chiamati matrigna e patrigno).
Il genitore sociale, quindi, non può assumere responsabilità o podestà nei confronti dei figli di primo letto del coniuge. In caso di divorzio, infatti, il genitore sociale non ha il dovere di mantenimento ed obbligo alimentare nei confronti dei figli sociali.
I familiari verso cui si ha l’obbligo di assistenza secondo la legge italiana sono:
- il coniuge;
- i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Anche in caso, quindi, di matrimonio con un partner che abbia figli di primo letto, il nuovo partner oltre ad avere responsabilità verso la moglie/il marito, non è tenuto al mantenimento dei figli di primo letto del coniuge poiché non sono suoi e verso di loro non ha alcun tipo di legame giuridico o familiare.
L’unica norma che esiste al riguardo, al momento, è la possibilità di adozione dei figli di primo letto del coniuge. Solo in questo caso, infatti, i bambini in questione diventano eredi del genitore sociale acquisendo anche il diritto al mantenimento da parte sua nel caso non possa farlo il genitore biologico.