Come abbiamo anticipato in diversi precedenti articoli, registrare una conversazione a determinate condizioni risulta lecito. Vediamo ora, in questo articolo, in quali casi le registrazioni possono essere utilizzate in sede di processi penali e civili.
Prima di affrontare nel pieno l’argomento è doveroso fare una distinzione tra registrazione e intercettazione, poiché non si tratta della stessa cosa.
L’intercettazione, infatti, può essere disposta soltanto dal giudice mentre per le registrazioni non occorrono autorizzazioni. La differenza sostanziale tra intercettazione e registrazione è che nella prima i soggetti registrati non sono a conoscenza di esserlo mentre nella registrazione almeno uno dei soggetti (colui che registra) è consapevole di quello che avviene.
Registrazione: quando è lecito farla?
E’ lecito registrare una conversazione quando si rispettano precise condizioni: la registrazione non può avvenire nella privata dimora del soggetto registrato per non compiere una illecita interferenza nella vita altrui. Registrare una conversazione è effettuato da chi è presente fisicamente alla discussione stessa mentre si commette reato se a registrarla è un terzo soggetto non presente. Se la conversazione avviene nella dimora di chi registra o in un luogo di pertinenza dello stesso, come ad esempio il giardino, il garage o la macchina, è lecita poiché non compromette la privacy.
Registrazione: quando può essere usata?
La registrazione di una conversazione, anche se effettuata in maniera lecita, può essere diffusa a terze persone senza incorrere nell’altrui lesione delle privacy?
Per poter far ascoltare una registrazione a terze persone bisogna, innanzitutto, avere il consenso delle persone registrate ed è possibile, senza l’autorizzazione solo qualora l’ascolto serva a tutelare un proprio diritto o un diritto altrui.
Nel processo penale le registrazioni possono essere utilizzate come prova documentale se si rispettano le regole sopra elencate. Tali prove potranno, poi, essere valutate liberamente dal magistrato senza bisogno di trascrizione.
Nel processo civile, invece, pur valendo le stesse regole di ammissioni che abbiamo visto per il processo penale, l’efficacia probatoria delle registrazioni ha un peso diverso.
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