Il battesimo, un sacramento della Chiesa cattolica, non comporta per i padrini e le madrine alcun obbligo legale. Lo Stato italiano, infatti, essendo laico non prevede alcun rilievo per l’ordinamento per gli atti religiosi. Chi non si battezza, infatti, non viola norme dello Stato e allo stesso modo padrino e madrina di battesimo, oltre alle responsabilità morali che comportano, non hanno alcun obbligo giuridico.
L’unico sacramento che ha una rilevanza giuridica per lo Stato è il cosiddetto matrimonio concordatario quello che, seppur celebrato in Chiesa, attraverso la lettura degli articoli del codice civile e la firma dell’atto di matrimonio, ha effetti anche per la legge.
Come abbiamo anticipato sopra, padrino e madrina non hanno obblighi legali nei confronti di colui (o colei) che hanno battezzato. Gli obblighi di padrino e madrina sono solo di carattere morale (inteso come senso cristiano e cattolico). Queste figure, in ambito religioso, devono fungere da guida per tutta la vita per spingere il battezzato a vivere secondo i canoni della religione cristiana. Proprio per questo, padrino e madrina devono essere di religione cattolica e il parroco nel corso della funzione chiede loro di accettare l’impegno di “educarlo nella fede, perché nell’osservanza dei comandamenti impariamo ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato”.