Rimborso accise carburante: con la nota Prot. 107855/RU del 26/09/2017, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel III trimestre 2017, dal 1 luglio al 30 Settembre 2017, sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (esclusi i veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise potrà essere presentata a partire dal 1 ottobre fino al 31 Ottobre 2017.
L’importo rimborsabile per i consumi effettuati nel III trimestre di quest’anno ammonta ad euro 214,18 per 1.000 litri di prodotto.
Aventi diritto al rimborso diritto
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 5 c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Rimborso accise carburante: come fare la domanda
In riferimento alla compilazione della domanda, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato sul portale al seguente indirizzo, il software di compilazione e tutte le istruzioni:
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740“. Peraltro i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta, frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 euro.
Ricordiamo, inoltre, che per i crediti di imposta da riportare nel quadro RU, compreso quello sulle accise, il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’
Agenzia delle Entrate.
In ordine ai crediti relativi ai consumi di gasolio del II trimestre 2017, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2018 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 Giugno 2019.
Dichiarazione infedele
Ricordiamo alle imprese di prestare molta attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda, tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Quindi, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a segui to della dichiarazione infedele.