Buongiorno, gradirei sapere se, secondo lei, in merito alla “ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA” possa essere Legalmente sostenibile presso l’INPS. Nella fattispecie ho iniziato a lavorare a 15 anni, nel 1968; nell’agosto 1991 sono stata licenziata unilateralmente.
Ho maturato 1081 contributi settimanali nel periodo 01/09/1968 al 16/10/1992 .
Secondo una anticipazione verbale di un patronato (a cui mi sono rivolta il 21 settembre u.s. per verificare l’ammissibilità di una richiesta di accesso all’APE VOLONTARIA), l’importo mensile della pensione di mia spettanza è di € 480,00 circa (e ciò ha impedito l’invio della richiesta di ammissione sopra citata essendo tale importo inferiore al minimo di € 702,00 previsto nel decreto governativo).
Ciò premesso, si comprende come l’eventuale correttezza legale di quanto dichiarato a proposito dell’ “anzianità contributiva” (almeno di 25 anni, che andrebbero sommati ai 15 anni di contribuzione effettiva minima prevista) mi permetterebbe di valutare un eventuale ricorso all’INPS (inizio del lavoro 1968, sommando 42/43 anni si arriva al 2010/2011).
L’alternativa è di percepire la pensione nel 2019 (o forse nel 2020) dopo BEN 51/52 ANNI DALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA!!
La ringrazio anticipatamente per la sua risposta (anche se negativa).
Il nostro lettore, aveva menzionato un articolo di un’altra rivista, per questioni di correttezza non abbiamo inserito.
Pensiona anticipata con 15 anni di contributi
Sono previste tre deroghe alla pensione anticipata, ed esattamente:
- la prima deroga prevede la possibilità del pensionamento con 15 anni di contributi versati per coloro che possono vantare almeno 15 anni di contributi collocati prima del 21 dicembre 1992;
- la seconda deroga prevede, invece, la possibilità del pensionamento di vecchiaia con 15 anni di contributi per coloro che sono autorizzati, ante 31 dicembre 1992, al versamento di contributi volontario. In questo secondo caso sono validi tutti i tipi di contributo: obbligatori, volontari, figurativi, da riscatto e ricongiunzione ma anche quelli versati all’estero;
- la terza deroga riguarda, invece, le carriere discontinue e prevede l’accesso alla pensione con 15 anni di contributi per coloro che possiedono: almeno 1 contributo versato 25 anni prima, 15 anni di contribuzione da lavoro dipendente versati, e almeno 10 anni lavorati in maniera discontinua (periodi inferiori alle 52 settimane).
Età anagrafica per le pensione con 15 anni di contributi
La Legge Amato costituisce una deroga alla Legge Fornero solo per quel che riguarda i contributi necessari all’accesso alla pensione poiché l’età pensionabile per accedere alla pensione di vecchiaia resta quella fissata dalla Legge Fornero.
Attualmente, dunque, è possibile pensionarsi con la Legge Amato:
- con 66 anni e 7 mesi di età, se uomini o lavoratrici pubbliche;
- con 65 anni e 7 mesi di età, se lavoratrici dipendenti del settore privato;
- con 66 anni e 1 mese di contributi, se lavoratrici autonome.
Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
L’INPS chiarisce i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso della seguente anzianità contributiva:
- dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 uomini 42 anni e 1 mese donne 41 anni e 1 mese;
- dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 uomini 42 anni e 5 mesi donne 41 anni e 5 mesi;
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 uomini 42 anni e 6 mesi donne 41 anni e 6 mesi;
- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 uomini 42 anni e 10 mesi donne 41 anni e 10 mesi;
- dal 1° gennaio 2019 42 anni uomini 10 mesi donne 41 anni e 10 mesi (Requisito da adeguare alla speranza di vita).
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa (requisito non applicabile ai Fondi esclusivi dell’AGO).
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
Tale riduzione percentuale non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data ed a quest’ultima data l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni.
Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996
Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) secondo i seguenti requisiti contributivi:
- dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 uomini 42 anni e 1 mese donne 41 anni e 1 mese;
- dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 uomini 42 anni e 5 mesi donne 41 anni e 5 mesi;
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 uomini 42 anni e 6 mesi donne 41 anni e 6 mesi;
- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 uomini 42 anni e 10 mesi donne 41 anni e 10 mesi;
- dal 1° gennaio 2019 uomini 42 anni e 10 mesi donne 41 anni e 10 mesi (Requisito da adeguare alla speranza di vita).
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo – con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria – mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.
Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Per l’anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell’incremento dovuto all’adeguamento della speranza di vita.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Ape volontaria per personale appartenenti alle Forze di Polizia
Personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, al personale delle Forze Armate compresa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età. Al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
Pensione Ape volontaria
L’APe volontaria consiste in un prestito erogato in maniera mensile a un assicurato che abbia i requisiti minimi necessari per accedere a questo tipo di ammortizzatore sociale. I requisiti sono: almeno 63 anni di età e che possa arrivare alle condizioni minime per la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, che consiste nel valore massimo anticipabile.
Domanda APE volontaria
Tutti coloro che sono interessati all’APE volontaria, devono recarsi presso le sedi INPS di riferimento e farsi calcolare la pensione maturata e il possesso dei requisiti, l’INPS, dopo aver eseguito verifiche, certificherà l’importo massimo ottenibile per l’assegno APE.
Si tratta di una proposta sperimentale che durerà fino al 31 dicembre 2018, va ricordato che l’assegno calcolato per l’anticipo pensionistico, non dovrà essere inferiore di 1,4 volte il trattamento minimo INPS.
Novità nella legge di Bilancio 2018
La legge di Bilanco 2018 contiene l’allungamento dell’Ape Volontaria fino al 31 dicembre 2019, resta invece limitata l’Ape Sociale fino al 2018, viene comunque estesa ai disoccupati dopo un contratto a termine e prevede sconti contributivi per le donne con i figli. Nelle misure anche la stabilizzazione della RITA che divente più conveniente dell’APE volontaria.
Per maggiori informazioni consigliamo di leggere: RITA, è possibile andare in pensione a 61 anni? Le novità nella Legge di Bilancio 2018
Conclusioni
I requisiti dell’APE volontaria, sono complessi e critici allo stesso tempo, il requisito contributivo non dev’essere confuso con l’anzianità contributiva. Sono ancora molti i dubbi legati a questa forma pensionistica. Io le consiglio di rivolgersi direttamente all’INPS di competenza, per farsi calcolare la pensione maturata e il possesso dei requisiti. Solo allora potrà prendere in considerazione un eventuale ricorso, in caso effettivamente ci siano i requisiti e non siano stati considerati.
Inoltre dal 2018 dovrebbe partire la RITA, potrebbe prendere in considerazione quest’opportunità.
Fonte: INPS
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