Canone Rai 2018, il canone viene addebitato in bolletta. Per evitare l’addebito, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio TV, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica. La dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito in bolletta del canone Rai 2018, dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2017.
Canone Rai 2018, modulo dichiarazione sostitutiva
I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, possono presentare la dichiarazione sostitutiva compilando un apposito modello (Quadro A).
Lo stesso modello, può essere utilizzato dai contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per certificare la non detenzione in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.
Inoltre, lo stesso modello, può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.
La dichiarazione sostitutiva ha valenza annuale, quindi per evitare l’addebito in bolletta, va presentata ogni anno, salvo cambiamento delle condizioni di possesso TV.
Canone Rai 2018: la dichiarazione sostitutiva va presentata anche per altre informazioni
Il modello di dichiarazione sostitutiva, può essere utilizzato anche per:
- segnalare che il canone Rai è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B);
- comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del Quadro B (Quadro C).
La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale.
Ricordiamo che la dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Canone RAI 2018 e addebito in bolletta, quando presentare la dichiarazione
Dichiarazione di non detenzione – Quadro A
La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dal pagamento dell’intero canone dovuto per l’anno 2017. La presentazione dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 esonera, invece, dal pagamento del canone dovuto per il secondo semestre 2017.
Per gli anni successivi i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
- dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno
- dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo. Una dichiarazione presentata nel novembre del 2017 avrà effetto per il canone del 2018).
Quindi, per chi vuole evitare l’addebito in bolletta del canone Rai 2018, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva (Quadro A) entro il 30 novembre 2017.
Dichiarazione di addebito su altra utenza – Quadro B
La dichiarazione sostitutiva di cui al Quadro B può essere presentata in qualunque momento dell’anno, non va ripresentata ogni anno e ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati (campo “data inizio” del modello).
Se il presupposto decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione il canone non è dovuto per l’intero anno.
Se il presupposto decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre.
Se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento e non è dovuto dall’anno successivo.
Se il presupposto sussiste da date precedenti al 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
Dichiarazione di variazione dei presupposti – Quadro C
La dichiarazione di variazione dei presupposti, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.
Come presentare la dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva compilata con l’apposito modello va presentata direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.
Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Canone Rai 2018: moduli e istruzioni
E’ possibile scaricare qui i moduli di dichiarazione sostitutiva (PDF) e le istruzioni, compresi gl’ultimi aggiornamenti.