Il congedo straordinario retribuito biennale, così come stabilito dalla legge 151 del 26 marzo 2001, può essere fruito in maniera continuativa o frazionata.
Il congedo può essere fruito anche in frazioni giornaliere ma non è prevista la frazionabilità oraria.
Per chi fruisce del congedo frazionato, come lei, è necessario, tra un frazionamento e l’altro, la ripresa effettiva del lavoro. A precisarlo è l’Inps nella circolare numero 64 del 15 marzo 2001 “ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro […]”, nella stessa circolare si specifica che “due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi)”.
Da questo si evince, quindi, che per non conteggiare i giorni non lavorativi in quelli di congedo è necessario riprendere a lavorare almeno per un giorno dopo il giorno festivo.
La stessa cosa è ribadita anche dalla circolare numero 1 della Funzione Pubblica del 3 febbraio 2012 in cui si precisa che il sabato e domenica “non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente” o del disabile di cui si occupa.
Sabato, domeniche e festivi che cadono all’interno del congedo straordinario, quindi, devono essere conteggiati come giorni di congedo.
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