Congedo straordinario e legge 104, il quesito di un nostro lettore:
Buongiorno, le chiedo di chiarirmi un dubbio. Sono una insegnante e lo scorso anno ho usufruito di un mese di congedo biennale per accudire mio padre titolare di legge 104, malato terminale. Dopo qualche mese mi sono accorta che sul cedolino il passaggio di classe stipendiale era stato spostato dal 31 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. È regolare?
Il congedo straordinario è regolato dall’art- 42 – comma 5-ter – del Decreto Legislativo n. 151/2001, il quale prevede che durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Congedo straordinario e legge 104, requisito di coabitazione e pagamento, tutti gli aggiornamenti
Congedo straordinario coperto da contributi figurativi
Il congedo straordinario comporta un’astensione dalla prestazione lavorativa per periodi più o meno lunghi, frazionati o continuativi, che determinano in sostanza uno stato di sospensione del rapporto di lavoro. I periodi rilevanti al fine della progressione economica presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta che non può ricorrere nel periodo in cui il lavoratore è assente per prestare assistenza al familiare.
Pertanto il periodo di congedo straordinario deve essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio necessaria per il raggiungimento del diritto alla pensione e a determinare la misura della pensione stessa, ma non è valevole per quanto riguarda la progressione economica.
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2012, precisa che: “i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità”.
Quindi, è regolare che l’anzianità di servizio sia slittata in busta paga.
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Fonte: SuperAbile Inail