L’assegno ordinario di invalidità Categoria IO è una prestazione economica che viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria INPS. Per avere diritto all’assegno è necessario avere infermità fisica o mentale accertata dai medici dell’Inps che provochi una riduzione della capacità lavorativa pari a 2/3.
L’assegno di invalidità non va considerato come una pensione definitiva, però, poiché al compimento dell’età pensionabile si trasforma in pensione di vecchiaia automaticamente solo se l’interessato ha cessato l’attività lavorativa e sia in possesso dei requisiti contributivi previsti per il trattamento pensionistico di vecchiaia (almeno 66 e 7 mesi di età e almeno 20 anni di contributi).
Si precisa, inoltre, che nel caso il beneficiario dell’assegno ordinario di invalidità avesse dei periodi non coperti da contribuzione, tali periodi saranno considerati utili per il diritto al raggiungimento della pensione ma non a determinare l’importo della stessa (che non potrà essere, in ogni caso, inferiore a quello dell’assegno ordinario di invalidità in godimento).
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