Permessi legge 104, il quesito di un nostro lettore:
Salve, vorrei porle una domanda, sono 11 anni che convivo con un uomo che ha una figlia di 14 anni disabile cresciuta da me, vorrei chiederle cosa fare non essendo la mamma, visto che la mamma della disabile è deceduta al parto, io lavoro come oss presso un centro di riabilitazione e vorrei poter usufruire della legge 104 come posso fare visto che consumo tutte le mie ferie per seguire la piccola con il padre? Nell’ attesa di una vostra risposta la saluto cordialmente.
Il Ministero del Lavoro, con interpello n.
Nell’interpello si richiama l’art. 33, comma 3 della legge 104/92, secondo cui ” sono legittimati a fruire dei permessi per l’assistenza a persona in situazione di gravità il coniuge e il parente o affine entro il secondo grado. Nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti, la fruizione dei permessi è possibile da parte di un parente o affine entro il terzo grado”.
Elenchiamo i gradi di parentela
Primo grado: figli e genitori.
Secondo grado: fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni.
Terzo grado: zii e nipoti (figli di un fratello o una sorella).
I gradi di affinità
Primo grado: suocero, genero e nuora.
Secondo grado: sorella e fratello del coniuge.
Terzo grado: zia e zio del coniuge.
Permessi legge 104 può fruirne il convivente?
Per usufruire dei permessi 104 per assistere il convivente affetto da disabilità grave occorre provare la coabitazione e la dimora abituale nello stesso Comune. L’Inps ha precisato che la convivenza di fatto prescinde dal genere. Agevolazione che invece non è considerata nel congedo straordinario legge 151.
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Fonte e riferimenti normativi
SuperAbile INAIL
Circolari INPS