Congedo Straordinario legge 104 per figli con handicap grave, il quesito di un nostro lettore:
Sono padre di due figli conviventi entrambi riconosciuti invalidi ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. Posso usufruire del congedo straordinario per entrambi quindi usufruire di quattro anni? Premetto che attualmente sono in congedo, una parte autorizzata per un figlio e l’altra per la seconda (199 usufruiti per G. nel 2009 e 531 attuali per A.) E’ giusto che mi spettino ancora 531 per G. e 199 per A.? Alla fine raggiungerei l’età pensionabile prevista per il 1 settembre 2020. Spero di essere stato chiaro e cordialmente saluto e ringrazio.
La normativa vigente della legge 104/1992, precisa che può essere riconosciuto il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave, il congedo è retribuito ed è coperto dai contributi figurativi.
Nel caso sopra riportato la normativa prevede che il lavoratore può chiedere un massimo di due anni, non potrà fruire del congedo doppio.
La circolare Inps 32/2012 precisa che il congedo straordinario legge 151 è complessivo fra tutti gli aventi diritto e per ogni persona con handicap grave.
Specifica inoltre, che in caso di pluralità dei figli che si trovano in situazione di handicap grave, spetta il beneficio per ciascun figlio, considerando il limite di due anni per ciascun lavoratore.
Quindi, la normativa chiarisce in modo chiaro che non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio.
Conclusioni
Il nostro lettore non può usufruire di quattro anni di congedo, ma il congedo retributivo può essere massimo di due anni, come sopra specificato
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Fonte
INPS circolare n. 32/2012
Legge 104/92