Trasferimento lavoro Forze Armate, quando è possibile opporsi e quali diritti e tutela hanno i lavoratori, il quesito di un nostro lettore:
Salve, sono un dipendente del ministero delle difesa esercito, ho trovato un suo articolo su internet dove risponde ad un ragazzo sul quesito del trasferimento definitivo oppure provvisorio . Ove sia possibile le chiedo di rispondermi spiegandomi e cercando di farci capire come possiamo tutelarci, mi spiego meglio !! Se un avente diritto perde i requisiti 104, dopo esempio 7 anni e magari con figli piccoli come può trasferirsi nuovamente in un’altra sede di lavoro, ad esempio dalla Sardegna alla sede Toscana, dopo che i figli crescono e vanno a scuola e per tanti anni !
Non c’è una legge che tuteli i diritti della famiglia nel senso che si sa che un trasferimento può creare disagio ma la cosa più importante può creare scompensi traumatici nei figli e nella stabilità della famiglia tutto ciò non si tiene in considerazione e non esiste una forma di tutela dopo che per anni abbiamo servito il nostro paese e ci troviamo in una situazione di gravità assoluta per i nostri famigliari??
Penso che dopo aver supportato una situazione di gravità come la 104 bisognerebbe tutelare almeno le nostre famiglie moglie, e figli , mi può aiutare in questo? Dopo tutto la legge 104 viene applicata non per tutti alla stessa maniera per chi in forma trasferimento definitivo per chi provvisorio quindi bisognerebbe pianificare il tutto non pensa? Porgo i più distinti saluti.
Risposta
Il lettore parlava dell’articolo: Legge 104 e trasferimento lavoro, se decade la condizione, cosa succede?
Analizziamo il trasferimento del posto di lavoro nelle Forze armate per chi è possessore della legge 104 art.
Trasferimento lavoro con legge 104
In riferimento all’art. 33 legge n. 104/92 al dipendente del Ministero della difesa – Esercito, che assiste un familiare con handicap si può inquadrare nella categoria dell’interesse legittimo, in modo che l’esigenza di tutela del disabile vada a bilanciarsi con le esigenze dell’amministrazione, specie organizzative.
Questo principio di base lascia che l’amministrazione possa contrastare la richiesta di trasferimento del proprio dipendente. Ad esempio, avvalorando come tesi al diniego della richiesta di trasferimento impedimenti oggettivi oppure esprimendo valutazioni discrezionali.
Su questo è intervenuta la Cassazione, con due sentenze del Tar Trieste e Tar Reggio Calabria, entrambe hanno dato ragione al ricorrente. Le sentenze sono analoge, analizziamo in breve il caso di una sentenza.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha deciso in merito al caso di un lavoratore che ricorreva contro il Ministero della Difesa per chiedere l’annullamento della determina contenente il mancato riconoscimento del beneficio al proprio trasferimento ex art. 33 comma 5 Legge 104/92; nell’atto egli lamenta l’eccesso di potere amministrativo per genericità, insufficiente ed errata motivazione.
I magistrati hanno dato ragione al ricorrente, in quanto ritengono criticabile il provvedimento amministrativo basato solo su un interesse potenziale dell’Ente all’impiego del dipendente in una specifica mansione. Tale mansione poteva essere espletata anche nella sedi di destinazione senza bisogno di trasferimento.
Trasferimento lavoro nelle Forze armate: diritti e tutele
Le problematiche afferenti alla materia dell’impiego del personale militare hanno da sempre interessato la dottrina e la giurisprudenza in ordine al suo corretto inquadramento.
Una pronuncia del giudice amministrativo si è avuta ad esempio da parte del TAR Abruzzo, sez. Pescara 536/2003. Nel caso specifico il giudice, pur riconoscendo che il trasferimento del militare è un atto che rientra nel genus degli ordini, specifica, comunque, che l’amministrazione, a fronte di un ampio potere discrezionale, deve comunque rispettare il diritto ad un trattamento di vita dignitoso dei propri dipendenti e del loro nucleo familiare.
Il che impone che qualora siano adottati atti incidenti sulla vita familiare, gli stessi siano oggettivamente supportati da un’idonea giustificazione in quanto altrimenti soggetti al sindacato di legittimità con riferimento alla ragionevolezza del provvedimento.
Il giudice alla luce di questa considerazione, dichiara il rigetto di una domanda di trasferimento da parte dell’amministrazione, impone che il provvedimento evidenzi una chiara motivazione, non essendo sufficiente una mera ponderazione degli interessi in gioco.
Il giudice, pur riconoscendo il principio saldamente fissato dal Consiglio di Stato che vede il trasferimento equiparato ad un ordine militare, reputa opportuno che le domande di trasferimento avanzate dal dipendente ricevano un significativo apprezzamento da parte dell’amministrazione, allo scopo di valutare in concreto gli interessi in gioco e di esplicitarli in maniera limpida all’interessato qualora vi sia un diniego.
Diversamente natura presenta il trasferimento d’autorità, ovverosia quel provvedimento mediante il quale l’amministrazione dispone che un militare venga assegnato, d’ufficio e per esigenze di servizio, da una ad altra sede.
Le differenze tra il trasferimento a domanda e quello dalla natura impositiva sono significative non solo sul piano concettuale ma anche sul piano pratico per i numerosi benefits che quello d’autorità riserva all’interessato.
Oltre ai benefits di natura economica, con una speciale indennità di trasferimento, ne esistono altri, connessi alla tutela del nucleo familiare inciso da un provvedimento autoritativo: al riguardo si segnala un canale privilegiato riservato al coniuge del militare, che sia dipendente di un’amministrazione statale, di ricongiungersi al marito all’atto del suo trasferimento d’autorità (art. 1, comma 5, Legge 100/1987 e succ. mod.).
Consiglio di Stato
Provvedimenti di trasferimento dei militari: se non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale l’interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia (Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010 n. 8018).
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Fonti e riferimenti normativi
Legge 104
Sentenze Cassazione Tar Reggio Calabria
Sentenza Cassazione Tar Trieste
Consiglio di Stato n. 8018 11 novembre